Antitrust: via libera ad Iliad all’acquisto di asset (frequenze) Wind Tre



L’Antitrust, con una comunicazione ufficiale fatta proprio oggi ha dato il via libera all’acquisto da parte dell’operatore mobile francese Iliad degli asset che la Commissione Europea ha chiesto a Wind e 3 Italia di vendere al momento dell’integrazione fra le due compagnie telefoniche che operano sul mercato italiano.

Lo si legge nel Bollettino dell’Autorità numero 27 del 17 luglio 2017, dove l’Antitrust spiega che non può intervenire perché il valore del merger è inferiore ai 499 milioni di fatturato (limite appunto al di sotto del quale l’Antitrust non può intervenire). Nel Bollettino è riportato infatti che:

“L’operazione di concentrazione suddetta, tuttavia, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 e non è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto non risulta soddisfatto il requisito del fatturato totale superiore a 499 milioni di euro realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate.

In particolare, per quanto riguarda gli attivi oggetto di acquisizione, sia la stima del fatturato relativo ai siti di trasmissione effettuato dalla Parte, che stime più cautelative che riguardano anche il fatturato teorico connesso alle frequenze e ai siti oggetto di cessione, basato sul valore attuale dei costi di acquisizione di tali asset, indicano un valore inferiore a 499 milioni di Euro.

Poiché Iliad S.A. ha realizzato in Italia un fatturato pari a [inferiore a 1 milione di] *euro, non si ritiene soddisfatto il requisito di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90. RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

RITENUTO che l’operazione di concentrazione in esame non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva; DELIBERA che non vi è luogo a provvedere. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”.


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