Consiglio di Stato su bollette a 28 giorni: rimborsi automatici per tutti i clienti


Un’altra tegola si abbatte sugli operatori telefonici che hanno puntato per oltre un anno sulla fatturazione a 28 giorni. Proprio ieri il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza secondo cui i clienti vanno rimborsati e in modo automatico (non solo per chi ne fa esplicita richiesta).

Allo stesso tempo però viene respinto anche il ricorso di AGCOM contro la sentenza del TAR del Lazio che stabiliva il dimezzamento della sanzione da 1,1 milioni di euro (ora a 580.000 euro) a carico di tutti gli operatori telefonici che avevano applicato la “tredicesima mensilità”.

La sentenza in questione (la numero 00879 del 2020) ha respinto in particolare il ricorso di Vodafone contro la delibera di AGCOM sul diritto a rimborsare in modo automatico gli utenti.

I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato hanno rigettato il ricorso dell’operatore e hanno fatto notare come sia “eccentrica” e “sleale” la scelta di ricorrere alle fatturazioni a 28 giorni da parte delle compagnie telefoniche.

Definire come eccentrica la scelta, in apparenza ex abrupto ed in realtà dissimulativa d’un aumento tariffario, della cadenza a 28 giorni, non solo è la ragione che mosse la citata delibera n. 121, ma evidenzia i due aspetti eversivi di tal scelta dal sistema:

1) il richiamo a una cadenza temporale estranea, se non contraria agli usi commerciali inveterati ab immemorabili;

2) il tentativo di detti operatori di forzare il sistema dell’autonomia tariffaria eludendo gli obblighi di cui all’art. 70, co. 4, II per. ed all’art. 71, co. 1 CCE per dissimulare l’aumento tariffario e renderlo poco o nient’affatto intelligibile ai consumatori, in contrario avviso alla regola di trasparenza stabilita ai fini dell’esatta definizione delle regole del rapporto e della comparabilità di esse con quelle di altri operatori, non a caso tutti d’accordo sul punto […]

Ma quel che qui rileva è che essa s’appalesa sleale, non solo perché indusse l’utente, grazie all’apparente piccolo scarto tra 28 giorni e mese intero, a sottovalutare tal sottile discrepanza e non cogliere fin da subito il predetto aumento. Invero la clausola sulla nuova cadenza di fatturazione sembra impedire o, comunque, rende più difficile all’utente rappresentare a se stesso e con la dovuta immediatezza come, attraverso la contrazione della periodicità di tariffazione, il gestore telefonico percepisce, nel corso di un anno, il corrispettivo per 13, anziché per 12 volte.

Né basta: la scelta a 28 giorni limitò drasticamente la possibilità di reperire offerte basate su termini temporali mensili e rese difficoltoso, se non inutile, l’esercizio del diritto di recesso, non essendo più reperibili sul mercato alternative diverse da quella così adottata.

D’altra parte, se vengono confermati i rimborsi automatici, viene anche confermato il dimezzamento della sanzione, che viene così giustificato:

Passando alla disamina del gravame incidentale, la norma sanzionatoria applicata in concreto dall’Autorità alla vicenda dell’appellante principale è stata quella racchiusa nell’art. 98, co. 16 CCE, richiamato dall’art. 8 della delibera 252/16/CONS.

Si rammenti, però, che tal disposizione fu modificata dall’art. 1, co. 43 della l. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017. Tal modifica ebbe ad oggetto l’importo del massimo edittale della sanzione prevista, applicato nella specie, che fu però raddoppiato (da € 580.000 ad € 1.160.000).

Il TAR ha sul punto precisato la necessaria applicabilità non di quest’ultima misura, ma di quella massima previgente, posto che la violazione si consumò nel mese di giugno 2017, cioè allo spirare del termine concesso dall’Autorità agli operatori per adeguare le loro offerte alle prescrizioni della delibera n. 252/16/CONS, ossia in data anteriore alla entrata in vigore della modifica recata dalla l. 124/2017.

Gli operatori telefonici non potranno più chiedere al consumatore di presentare apposita richiesta di indennizzo, come fatto fino ad ora, perché dovranno essere totalmente automatici.

E non è finita qui: proprio sulla mancata applicazione dei rimborsi potrebbero arrivare presto nuove sanzioni.


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3 Risposte

  1. Mauro ha detto:

    E per quelli che nel frattempo hanno cambiato operatore?

    • Redazione ha detto:

      E’ la domanda che ci poniamo tutti… visto che in linea di massima gli operatori dovranno comunicare tra loro per il rimborso o emetterlo in forma diverso dal credito sulla propria linea. Appena se ne saprà di più ne scriveremo.

  2. Alessandro D'Arpini ha detto:

    Ci sarà da ridere perché non sono più cliente Vodafone dal debutto di ILIAD. Non rimborsano me, mia moglie e le due figlie? Come mi contatteranno se blocco ogni chiamata indesiderata? Mi dovranno mandare la raccomandata, che non arriverà ed io gli farò vedere quanto pericoloso può diventare un ex cliente.