Iliad vs Comune di Roma: TAR dà ragione all’operatore che si è visto rifiutare una installazione in città


Ad oltre un anno (era l’ottobre del 2018) dalla decisione della Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali del Comune di Roma che ha espresso parere negativo sulla domanda presentata da iliad Italia per l’installazione di una Stazione Radio Base su un edificio sito in Via Properzio 2 a Roma, oggi il TAR del Lazio ha pubblicato la sentenza (la cui decisione risale al 14 gennaio).

Via Properzio Roma

Via Properzio, Roma | Google Streetview

Proprio iliad aveva fatto ricorso contro Roma Capitale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che le ha dato ragione, dichiarando il provvedimento del Comune illegittimo e condannando l’amministrazione “al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000, oltre accessori come per legge se dovuti”.

Questi i tre motivi, ritenuti tutti fondati,  che hanno portato a tale decisione, come riportato dalla sentenza nr. 02112/2020:

1. Con il primo motivo è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato poiché la sua motivazione è stata calibrata non già sul progetto concretamente presentato dalla Società, rispetto ai contenuti del quale la Sovrintendenza nulla ha riferito, quanto invece sugli impianti esistenti, non spiegando come il giudizio su questi si sia potuto estendere anche alla iniziativa della ricorrente.

Di qui la violazione di legge con riguardo agli artt. 3 e 97 Cost.; artt. 1, 3 e 6, legge 241/1990; art. 16 delle NTA del PRG; art. 5 del Regolamento comunale per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile; e l’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento di potere.

Il motivo è fondato.

Anche il secondo parere negativo della Soprintendenza fonda, infatti, sulla circostanza per cui sull’edificio in questione risultano già installate due stazioni radio base di altri gestori di telefonia autorizzati in anni precedenti e che gli stessi hanno “un forte impatto visivo”; fonda, inoltre, sulla considerazione, di carattere generale, per cui il settore urbano in questione è già saturo di impianti di telefonia mobile per cui vi è un “nocumento delle visuali urbane”. Nell’isolato vi sono, infatti, altre stazioni radio base di grandi dimensioni ben visibili da più lati (asseritamente non autorizzate dalla Soprintendenza).

La censura è fondata poiché la Soprintendenza non ha valutato il progetto in concreto presentato dalla ricorrente, ma ha espresso il proprio parere negativo in relazione a una situazione ideale nella quale saranno (in un tempo che non viene neanche definito) riprogettate e presumibilmente riposizionate nuovamente le installazioni di stazioni radio base anche degli altri gestori, nell’intero quadrante interessato dalla richiesta della ricorrente; peraltro, la circostanza che gli impianti già esistenti non siano stati sottoposti al parere della Soprintendenza non legittima la stessa a non esprimersi sul progetto in concreto presentato dalla società istante che ha correttamente richiesto il parere dell’amministrazione in questione su di uno specifico progetto; senza considerare che, in allegato alla memoria depositata in data 8 febbraio 2019 dalla ricorrente risulta essere stata autorizzato il 21 maggio 2015 un impianto di altro gestore esattamente sul medesimo edificio di via Properzio n. 2.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato poiché ha inibito l’iniziativa della ricorrente senza considerare che il precedente diniego opposto alla stessa società (provvedimento del 9 ottobre 2017 relativo alla co-ubicazione in Piazza Risorgimento) e il successivo diniego relativo alla installazione su Via Properzio hanno esaurito le soluzioni idonee a consentire alla società di erogare il servizio in una area fondamentale per il completamento della propria rete.

Il motivo è fondato.

L’art. 86 del d.lgs. 259/2003 identifica le infrastrutture di reti pubbliche di Telecomunicazioni alle opere d’urbanizzazione primaria, definizione da cui deriva la possibilità delle stesse di essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5096); dall’altro, vi è il principio della capillarità della localizzazione degli impianti (Cons. Stato Sez. VI Sent., 3 agosto 2017, n. 3891).

Tale disposizione e i principi da essa discendenti appaiono essere stati violati dall’Amministrazione nel caso all’esame poiché la Società ricorrente, come più sopra richiamato, è stata destinataria di tre provvedimenti negativi (uno per la coubicazione su un immobile sito in piazza Risorgimento, gli altri due oggetto della presente causa, sull’immobile di via Properzio), per cui si sono ragionevolmente esaurite le possibilità di installazione di stazioni radio base della Società nell’area in questione, il che corrisponde a una inibitoria generalizzata di installazione degli impianti della stessa.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato poiché ha impedito alla ricorrente, nuovo operatore del settore, di completare la propria nuova rete a servizio della utenza in Roma con il conseguente effetto di sacrificare la concorrenza nel settore rilevante della telefonia mobile.

Anche tale doglianza è fondata poiché di fatto impedisce al nuovo operatore di predisporre le infrastrutture necessarie per competere con gli altri soggetti già operanti sul mercato delle Telecomunicazioni e a cui è stato consentito di ubicare gli impianti senza le limitazioni imposte alla ricorrente, in un rilevante ambito territoriale.

Tra l’altro, l’impossibilità di installare stazioni radio base nell’area in questione inibisce alla Società di rispettare i tempi previsti in relazione agli obblighi correlati all’autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 4 novembre 2016.

Questa è una di quelle volte in cui, dopo una lunga attesa, iliad riesce ad avere la meglio contro quelle amministrazioni che tentano di limitare l’installazione di nuove antenne, ma non è sempre così.

Ci sono casi (si veda ad esempio quello del comune di Udine), in cui i ricorsi vengono respinti e l’operatore è costretto a trovare altre soluzioni per implementare la propria rete.

Fonte: TAR del Lazio –  Il documento della sentenza


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Una risposta

  1. Michele ha detto:

    Direi che se non è uno scontro al vertice poco ci manca:si trovano difronte il T.A.R. del Lazio e la Soprintendenza ai Beni Culturali.I primi sono famosi per essere le sabbie mobili del diritto e per bloccare tutte le opere possibili ed immaginabili,la seconda che cerca di bloccare tutto per giustificare la sua esistenza.Stavolta a Iliad è andata di extra lusso!