AGCOM: 440.000 euro di sanzione per TIM su controversia avviata da iliad (per utilizzo database MNP per campagne winback)


Nuova sanzione per TIM da parte dell’AGCOM, che contesta alla società la violazione della delibera n.118/18/CONS che impartiva in modo specifico alla stessa TIM di non utilizzare il database MNP per le campagne commerciali (cosiddette “winback”).

Il tutto è nato nell’ambito di una controversia avviata da iliad nei confronti di TIM, poi archiviata lo scorso 16 marzo 2020. La Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell’AGCOM ha rilevato la presenza di elementi tali da giustificare l’avvio di due procedimenti sanzionatori a carico, rispettivamente, di TIM e di KENA Mobile, società quest’ultima nel frattempo incorporata da TIM.

La Direzione AGCOM ha verificato, in relazione ad alcune offerte di TIM dedicate a clienti iliad, comunicate via SMS, che “…i target delle predette campagne vengono individuati attraverso uno studio periodico dei dati contenuti in sistemi aziendali alimentati dal database MNP seguendo sempre un criterio di contattabilità basato sul consenso rilasciato dagli ex clienti al momento della cessazione del rapporto contrattuale con TIM”.

Inoltre, è risultato che l’utilizzo del database MNP è stato interrotto a febbraio 2019. Si è, pertanto, potuto accertare che TIM ha utilizzato le informazioni contenute nel database MNP, per la proposizione di offerte commerciali nell’arco temporale intercorrente dall’entrata in vigore della delibera n. 118/18/CIR (27 giugno 2018) fino a febbraio 2019, in violazione della diffida contenuta nello stesso provvedimento.

Per questo motivo è stato avviato il procedimento di contestazione nei confronti di TIM e Kena Mobile, quest’ultimo poi archiviato assecondando le richieste di TIM di unificare i procedimenti (essendo Kena Mobile ormai parte di TIM e lo stesso database MNP utilizzato sia da parte di TIM che Kena Mobile).

Di suo, TIM si è difesa sostenendo che le campagne winback hanno portato ad un numero esiguo di attivazioni che non possono certamente avere prodotto danni concorrenziali (tra 1000 e 4000 unità a fronte di un dato di portabilità totale – negli stessi mesi – pari a [omissis] milioni di unità.

Queste le valutazioni dell’AGCOM:

1. Gravità della violazione:  La condotta violativa è stata assunta per un periodo in buona sostanza contiguo, ossia da giugno 2018 fino a febbraio 2019. A voler tener conto dell’obiezione di TIM, in punto di difesa, in relazione alla necessità di considerare come dies a quo la notifica della delibera n. 118/18/CIR, il periodo oggetto di sanzione decorrerebbe da settembre 2018 a febbraio 2019.

L’elemento da vagliare è l’effetto sul mercato della condotta posta in essere nel suddetto periodo temporale. In base al complesso delle valutazioni svolte la gravità del comportamento illegittimo può considerarsi limitata in ragione della modesta incidenza degli effetti prodotti nel mercato di riferimento.

A tale riguardo, nel corso del procedimento è stato possibile accertare un modesto profilo numerico, che si sostanzia di circa [1000 – 4000] numerazioni acquisite nel mercato mobile per la sola TIM. Trattasi di un effetto sostanzialmente modesto rispetto all’arco temporale considerato e al numero complessivo di numeri portati.

2. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione: Si è rilevato che TIM, dopo la diffida notificata a settembre 2018 e fino a inizio febbraio 2019, ha comunque posto in essere due campagne di winback illecite ed ha attenuato gli effetti della violazione solo da febbraio 2019, dopo l’intervento dell’AGCM in altro procedimento. TIM non si è, pertanto, adoperata per rimuovere tempestivamente, dopo la diffida, gli effetti della violazione.

3. Personalità dell’agente: TIM, per il notorio ruolo che ha nel mercato, è dotata di un’organizzazione interna idonea a poter garantire una interpretazione corretta delle norme che le impongono comportamenti finalizzati ad impedire illegittime distorsioni dei mercati.

4. Condizioni economiche dell’agente: In ordine, infine, alle condizioni economiche della società, anch’esse rilevanti per la determinazione del quantum sanzionabile, va detto che la situazione patrimoniale dell’operatore è notoriamente tale da sostenere la sanzione pecuniaria che si intende proporre per la violazione ascritta.

L’AGCOM ha quindi deciso di sanzionare TIM per 440.000 euro (su una sanzione applicabile che va da un minimo di 240.000 a 5 milioni di euro).

Come riportato nella stessa delibera, TIM era stata già sanzionata ad inizio anno per 4,8 milioni di euro dall’Antitrust (qui maggiori dettagli) per pratiche commerciali scorrette relative proprio a offerte “personalizzate” di “winback” (riservate cioè agli ex clienti).

Fonte: AGCOM (documento integrale)


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5 Risposte

  1. Diego ha detto:

    Ma iliad serve solo per fare winback!!

  2. Michele ha detto:

    E chissà se vedremo il giorno in cui qualcuno capirà che queste multe sono semplicemente RIDICOLE e che bisogna sospendere l’attività degli operatori scorretti per minimo cinque giorni fino ad un mese,poi vediamo se la smettono di fare i furbi.Queste multicine che fanno il solletico sono buone solo per darle in pasto all’opinione pubblica poco(e male)informata per fargli credere che esista un Cerbero messo a guardia del loro diritti(?).

  3. Andrea / ha detto:

    Spero che la TIM fallisca

    • Alessandro D'Arpini ha detto:

      Puoi sperarlo ma TIM da sempre ha ottimi amici nella politica. Pensa che a causa della mancata manutenzione dei doppini di rame, con FiberCop TIM si libererà dall’onere che gli spetterebbe. Non è un caso se la Fibra ottica arrivi solo all’armadio di strada.
      Gli hanno concesso tanto in passato e continueranno a farlo.
      Mi dispiace per Mina che presta la sua voce per gli spot.

  4. Alessandro D'Arpini ha detto:

    L’ultimo SMS di invito a rientrare in Kena, l’ho ricevuto il 6 ottobre 2020. Multa irrisoria a TIM.
    Chissà cosa accadrà con la fibra!