AGCOM sanziona WINDTRE per 174.000 euro per mancato diritto di recesso dopo un downgrade della velocità di connessione



Dopo la sanzione comunicata ieri da AGCOM nei confronti di WINDTRE (da 290.000 euro) per il mancato riconoscimento del diritto di recesso in occasione della variazione della periodicità del conto telefonico, ne arriva un’altra oggi per 174.000 euro e sempre per un mancato riconoscimento del diritto di recesso, questa volta per la “variazione dei parametri  della velocità di connessione previsti per offerte di rete fissa”.

AGCOM

Il riferimento è la segnalazione di un utente che ha lamentato di aver subito, da parte di WINDTRE, una variazione delle caratteristiche del proprio servizio di connessione internet, con modifica dell’offerta “Wind Home Fibra 200 MB” in “Internet 100 in FTTC”, senza ricevere informazioni preventive né la possibilità di esercitare il diritto di recesso gratuito (in questi casi sono previsti costi di disattivazione e addebito delle rimanenti rate per l’acquisto del modem in uso).

Stando alla documentazione inviata dall’operatore ad AGCOM, il medesimo downgrade è stato effettuato nei confronti di 1900 clienti e, “trattandosi di un intervento tecnico, non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 70, Comma 4, del Codice e, quindi al segnalante sono stati correttamente addebitati i costi di recesso e le rate connesse all’acquisto del modem”.

WINDTRE ha spiegato che il downgrade da 200 a 100 Mega è avvenuto senza modifiche tariffarie e ha ricordato che le reali performance della linea sono analizzabili solo dopo l’attivazione della stessa e dipendono da molti fattori, motivo per cui viene sempre dichiarato che le velocità citate sono teoriche e il cliente accetta che queste velocità possono dipendere da fattori come il grado di congestione della rete, dalla qualità della stessa e dell’impianto telefonico del cliente (nelle condizioni di contratto viene inoltre riportato che WINDTRE “potrà eseguire operazioni di c.d. Traffic shaping e adattamenti preventivi della banda … all’unico scopo di garantire che il servizio sia erogato ai clienti in maniera uniforme e omogenea e con maggiore qualità”).

AGCOM ha però verificato che per i due profili commerciali di WINDTRE oggetto di segnalazione, cambia in realtà la banda massima e la banda minima garantita in download (200 Mbps e 50 Mbps vs 100 Mbps e 40 Mbps).

WINDTRE di suo ha ricordato che trattandosi di una linea wholesale TIM, quest’ultima non comunica in alcun modo la reale velocità disponibile per il cliente, evidenziabile solo dopo l’attivazione.

L’operatore, a fronte dell’apertura del procedimento AGCOM, ha provveduto a migliorare la procedura su queste casistiche, dando la possibilità di recedere senza costi dal servizio in caso di mancata accettazione da parte del cliente dell’intervento di downgrade della linea “comunicato al cliente dall’operatore di call center a fronte dell’intervento wholesale dell’operatore incumbent”.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha comunque deciso di sanzionare WINDTRE per 174.000 euro per la variazione applicata al cliente, perché il diritto di recesso è applicabile non solo per variazioni del prezzo dell’offerta, ma anche a qualsivoglia mutamento delle “condizioni sottoscritte dagli utenti al momento dell’adesione, ivi comprese le modifiche relative alle prestazioni del servizio”.

Fonte: AGCOM (qui il documento integrale)


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Una risposta

  1. Alessandro D'Arpini ha detto:

    Ma guarda un po’ che rispunta il termine “incumbent”. Talmente “incumbent” che il Governo ha accettato TIM come desiderato da quest’ultima, nella Fibra ottica.
    Sono un bravo ragazzo necessariamente in un contesto pubblico ma non posso non invitare a sostituire la B con una L.
    Aspettiamo Gennaio e vedremo se ILIAD fornirà tutti i parametri per il router di propietà del cliente, senza obbligare nessuno ad accettare una qualsiasi ciofeca spacciata per router.