Rimodulazioni: AGCOM sospende procedimento sanzionatorio nei confronti di Fastweb. Impegni migliorati grazie a osservazioni di iliad e Federconsumatori



A causa di alcune rimodulazioni operate tra agosto e dicembre 2019 da Fastweb, sia su rete fissa che su rete mobile, l’AGCOM aveva avviato il 12 marzo 2020 un procedimento sanzionatorio nei confronti della società.

Fastweb sede Piazza Olivetti

L’Autorità aveva inoltre accertato che Fastweb non aveva provveduto a pubblicare sul proprio sito aziendale alcuna informativa concernente le modifiche in oggetto e i testi delle comunicazioni individuali rese alla clientela non erano sufficientemente completi e trasparenti rispetto alla reale portata delle modifiche introdotte, al fine di consentire scelte contrattuali consapevoli, incluso l’eventuale esercizio del diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione.

Per evitare la sanzione, Fastweb ha presentato una serie di impegni che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato sul proprio sito web il 20 agosto 2020, per eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

L’associazione di consumatori Federconsumatori e iliad Italia hanno presentato le loro osservazioni sui singoli impegni proposti da Fastweb che hanno poi portato a delle integrazioni da parte di AGCOM e a dei miglioramenti. Eccoli qui di seguito (il documento integrale è scaricabile da qui):

Impegno n. 1: Limitazione dell’ambito di applicazione delle modifiche contrattuali unilaterali consistenti nell’aumento del costo mensile delle offerte di rete fissa e/o mobile. Fastweb si impegna a non applicare eventuali, future modifiche contrattuali unilaterali che abbiano ad oggetto la rimodulazione dell’importo mensile delle offerte di rete fissa e/o mobile ai clienti residenziali che abbiano aderito alle offerte Fastweb nei 6 mesi antecedenti l’attuazione della modifica.

Per iliad,  non sussistano i requisiti previsti dall’art. 13 del Regolamento allegato alla delibera n. 581/15/CONS, il quale specifica che la proposta di impegni deve essere “finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure”.

In questo contesto, alla luce di un esame complessivo degli impegni proposti da Fastweb, i suddetti requisiti stabiliti dalla regolamentazione applicabile e ribaditi anche dalla giurisprudenza amministrativa del TAR del Lazio non appaiono soddisfatti dall’attuale formulazione degli impegni, in quanto:

  1.  non vi è il benché minimo riferimento a misure dirette a “rimuovere le conseguenze anti-competitive dell’illecito”. Tutti gli impegni, infatti, sono rivolti pro futuro, e non prevedono alcun intervento nei confronti degli utenti assoggettati alla rimodulazione tariffaria oggetto del procedimento sanzionatorio.
  2. risulta assente, all’interno degli impegni proposti, un effettivo e sostanziale miglioramento delle condizioni di concorrenza nel settore. Sul punto, peraltro, iliad sottolinea comunque che gran parte delle misure correttive proposte da Fastweb appaiono riflettere (con lievi modifiche) obblighi regolamentari che sono già sussistenti.

In ordine all’impegno n. 1, iliad ritiene che la proposta di Fastweb di vincolarsi a non apportare modifiche contrattuali per un lasso temporale pari a sei mesi alle offerte di rete fissa e/o mobile sottoscritte dai clienti residenziali risulti assolutamente inadeguato al raggiungimento degli scopi che formalmente si prefigge, sia nei termini che nei contenuti. In primo luogo, la Società reputa che il termine di sei mesi proposto dall’operatore sia irrisorio, soprattutto alla luce del fatto che alcune delle utenze Fastweb – a titolo meramente esemplificativo, si menzionano le utenze associate all’acquisto di un device – sono soggette a vincoli di permanenza compresi tra i 24 ed i 30 mesi.

In secondo luogo – indipendentemente dal lasso temporale per cui l’operatore si impegna a non apportare rimodulazioni – iliad osserva che l’impegno non possa in concreto essere efficace in assenza di un obbligo per la società di comunicarlo agli utenti in maniera individuale (ad esempio, tramite SMS o e-mail).

Per iliad, l’impegno n.1, per essere significativo, dovrebbe contemplare:

  • l’estensione del termine proposto quantomeno a 18 mesi;
  • l’introduzione dell’obbligo di informare l’utenza, sia in fase precontrattuale che contrattuale, dell’impegno preso da Fastweb di non rimodulare per un determinato lasso di tempo;
  • l’estensione del perimetro di efficacia dell’impegno a qualsivoglia modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, senza limitazione alcuna.

Impegno n. 2: Invio di un’informativa all’Autorità sul contenuto di eventuali rimodulazioni tariffarie. Nell’eventualità in cui dovesse attuare nuove modifiche contrattuali unilaterali nel caso di contratti per adesione che abbiano ad oggetto la rimodulazione dell’importo mensile delle offerte di rete fissa e/o mobile per contratti per adesione, Fastweb si impegna a fornire informativa all’Autorità, che sarà inviata contestualmente o, laddove possibile, con qualche giorno di anticipo rispetto all’invio delle comunicazioni ai clienti residenziali.

La misura sarà implementata in occasione di eventuali rimodulazioni successive all’accoglimento da parte dell’Autorità della proposta di impegni.

Per iliad l’impegno sopra riportato può essere positivamente accolto dall’Autorità, purché la stessa possa esercitare (ove lo ritenga opportuno) un concreto potere di intervento e venga chiarito, per evitare futuri utilizzi “opportunistici” da parte dell’operatore di tale informativa preliminare, che l’invio dell’informativa all’Autorità non è atto a ingenerare una sorta di legittimo affidamento qualora questa non effettui un intervento preventivo.

Iliad reputa inoltre indispensabile, ai fini dell’accoglimento della proposta, che l’operatore espunga da quest’ultima la previsione della propria facoltà di “implementare diverse modalità nella misura in cui dovessero risultare più idonee a perseguire lo scopo che la stessa si prefigge”, poiché l’inserimento di tale clausola di fatto ne vanificherebbe l’efficacia, implicando la possibilità per Fastweb di modificare unilateralmente, senza alcun preavviso, giustificazione o autorizzazione, gli impegni presi nei confronti dell’Autorità.

Impegno n. 3: Pubblicazione dell’informativa nella prima pagina del documento di fatturazione. Al fine di rendere ancora più visibile e di immediata percezione l’informativa in merito a eventuali future modifiche contrattuali unilaterali, Fastweb si impegna a pubblicare la relativa comunicazione nella prima pagina del documento di fatturazione – sia esso in formato cartaceo o digitale – con avviso separato e con la seguente dicitura in grassetto, con caratteri tali da richiamare l’attenzione del cliente “ATTENZIONE: modifica delle condizioni contrattualiPer maggiori dettagli, prendere visione dell’avviso allegato”.

Tale misura consente di garantire una maggiore visibilità all’avviso che, per espressa previsione della delibera n. 519/15/CONS, gli operatori sono attualmente tenuti a pubblicare separatamente dal documento di fatturazione, con la conseguenza che il cliente potrebbe in alcuni casi non andare a visionare l’allegato.

L’impegno – che sarà attuato in occasione di eventuali rimodulazioni contrattuali successive all’accoglimento da parte dell’Autorità della proposta di impegni – ha carattere di stabilità, ferma restando la facoltà di Fastweb di implementare diverse modalità nella misura in cui saranno consentite da evoluzioni regolamentari e normative ed è dichiaratamente inteso a migliorare le condizioni di concorrenza e rimuovere le conseguenze anticompetitive dell’asserito illecito.

Per iliad questo impegno non può essere accolto dall’Autorità ai fini del mancato accertamento della sanzione. Esso, infatti, si limita a ricalcare un adempimento allo stato già esistente, anticipando al contempo un obbligo prospettato dalla stessa Autorità con la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 225/19/CONS, ai sensi della quale è espressamente previsto che gli operatori debbano inserire l’informativa relativa all’esercizio dello jus variandi nella prima pagina del documento di fatturazione.

Impegno n. 4: Pubblicazione nella homepage del sito web Fastweb del collegamento ipertestuale alla sezione “Fastweb Informa”. Al fine di facilitare la consultazione da parte dell’utente finale delle informative indirizzate da Fastweb alla propria clientela, incluse quindi quelle relative ad eventuali future modifiche contrattuali unilaterali attuate sulle offerte di rete fissa o mobile, Fastweb si impegna a pubblicare nella propria homepage, anche nella parte rivolta ai clienti prospect, utilizzando caratteri e/o soluzioni grafiche idonee a garantirne la migliore visibilità, un collegamento ipertestuale diretto alla sezione del sito web denominata “Fastweb Informa”, all’interno della quale sono pubblicate – e periodicamente aggiornate – tutte le comunicazioni utili agli utenti (quali ad es. da ultimo quelle relative alle misure adottate da Fastweb per la gestione dell’emergenza epidemiologica in corso).

Tale misura ha carattere di stabilità, ferma restando la facoltà di Fastweb di implementare diverse modalità nella misura in cui dovessero risultare più idonee a perseguire lo scopo che la stessa si prefigge e ferma la disponibilità di Fastweb a rivederla anche sulla base delle indicazioni che dovessero essere eventualmente fornite dall’Autorità, al fine di individuare la soluzione più trasparente e agevole per gli utenti finali. L’implementazione di tale impegno è stata già interamente completata da Fastweb.

Anche in questo caso, iliad considera che le misure proposte da Fastweb avrebbero un’efficacia alquanto limitata, dal momento che ricalcano adempimenti allo stato già esistenti, senza fornire una più accurata e puntuale informativa al consumatore relativamente alle modifiche a lui applicabili.

Impegno n. 5: Modifica del testo dell’informativa. Fastweb si impegna ad invertire l’ordine dei contenuti delle informative che sarà tenuta a pubblicare nell’eventualità in cui dovesse attuare nuove, future, modifiche contrattuali unilaterali riportando, come prima informazione, il contenuto della modifica contrattuale e, a seguire, i motivi che la giustificano, la data di entrata in vigore e l’indicazione in merito al diritto di recedere dal contratto senza costi né penali, in linea con quanto previsto dall’Allegato 1 al Regolamento di cui all’Allegato A, alla delibera n. 519/15/CONS.

Fastweb si impegna a valutare ulteriori modifiche al contenuto delle informative sulla base delle eventuali informazioni che l’Autorità riterrà ulteriormente opportune. Tale impegno – che sarà attuato in occasione di eventuali rimodulazioni contrattuali successive all’accoglimento da parte dell’Autorità della proposta di impegni – ha carattere di stabilità, ferma restando
la facoltà di Fastweb di implementare diverse modalità nella misura in cui saranno consentite da evoluzioni regolamentari e normative e, al pari dell’impegno 1, è dichiaratamente inteso a migliorare le condizioni di concorrenza e rimuovere le conseguenze anticompetitive dell’asserito illecito.

Le modifiche apportate hanno inoltre un effetto pro-competitivo, in quanto idonee a stimolare corrette condizioni di concorrenza poiché, aumentando la trasparenza e chiarezza delle informative in merito alle rimodulazioni tariffarie, si agevola il confronto con le offerte attivabili dai nuovi clienti e con le analoghe offerte commercializzate dai competitor e, di conseguenza, la possibilità che gli utenti provvedano, ove lo desiderino, al cambio operatore.

In questo caso iliad riporta le medesime osservazioni svolte per l’impegno numero 4.

Impegno n. 6: Formulazione di un testo standard da utilizzare per le informative che saranno pubblicate sul sito web istituzionale relativamente ad eventuali future modifiche contrattuali unilaterali. Nell’eventualità in cui dovesse attuare nuove, future, modifiche contrattuali unilaterali, Fastweb si impegna ad adottare il seguente schema di testo per le informative che saranno pubblicate sul sito web istituzionale – sezione “Fastweb Informa”, in aggiunta alle comunicazioni personali ed individuali che continueranno ad essere pubblicate sul sito web nella homepage dell’area personale dei clienti.

Impegno n. 7: Limiti all’utilizzo della dicitura “per sempre”.

Impegno n. 8: Monitoraggio. Fastweb si impegna a costituire una struttura indipendente per il monitoraggio della corretta esecuzione degli impegni, con l’incarico di fornire all’Autorità un resoconto semestrale sull’attuazione degli stessi, per un periodo di 1 anno a decorrere dalla loro approvazione.

Con riferimento alla composizione ed alle modalità di funzionamento dell’organismo di vigilanza, Fastweb propone una struttura indipendente appositamente costituita, convocata in esito all’accoglimento degli impegni, composta – fermo restando diverse indicazioni da parte dell’Autorità – da tre membri: un funzionario designato dall’Autorità, un esponente delle associazioni rappresentative dei consumatori designato da Fastweb ed un esponente di una primaria società di revisione e consulenza designato di comune intesa fra l’Autorità e Fastweb, impegni, composta – fermo restando diverse indicazioni da parte dell’Autorità – da tre membri: un funzionario designato dall’Autorità, un esponente delle associazioni rappresentative dei consumatori designato da Fastweb ed un esponente di una primaria società di revisione e consulenza designato di comune intesa fra l’Autorità e Fastweb, selezionato nell’ambito di un elenco di possibili Società formato da Fastweb e trasmesso all’Autorità in esito all’eventuale accoglimento degli impegni.

Dopo i miglioramenti apportati da Fastweb sui singoli impegni (qui l’allegato con quelli definitivi), AGCOM li ha ritenuti idonei a migliorare le condizioni di concorrenza del settore, stimolando dinamiche competitive all’interno del mercato di riferimento e migliorando la trasparenza e completezza delle informazioni al fine di agevolare consapevoli scelte contrattuali.

Per questo motivo l’Autorità ha approvato e reso obbligatori tutti gli impegni presi da Fastweb e monitorerà per un periodo di tre anni che vengano attuati, sospendendo allo stesso tempo il procedimento sanzionatorio.

Nel caso venga accertata la mancata attuazione degli impegni, ripartirebbe il procedimento sanzionatorio nei confronti di Fastweb.

Dunque, con l’intervento di Federconsumatori e iliad, Fastweb si è dovuta impegnare su più punti, migliorando soprattutto le tutele nei confronti dei consumatori. E poi dicono che la concorrenza non fa bene.

Fonti: Delibera AGCOMAllegato AAllegato B


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5 Risposte

  1. Marco ha detto:

    Troppo e troppo di tutto. Pure il cliente dovrebbe impegnarsi a non cambiare operatore, se non in presenza di disservizi che ne pregiudicano l’utilizzo, per un lasso di tempo congruo.Gli obblighi dovrebbero essere reciproci

  2. Carlo ha detto:

    Dirò sempre: Grazie Iliad

    • Marco ha detto:

      Ciao e perché? I prezzi erano già irrisori prima, adesso la telefonia mobile è quasi carta straccia. Infatti tutti vogliono entrare sul fisso. Avrei potuto ringraziare Iliad se avesse costruito e investito su una rete mega galattica, ma purtroppo non è così.

      • Carlo ha detto:

        Grazie a loro si sono abbassati i prezzi per noi utenti!!!!

        • Gianluca ha detto:

          il nostro settore della telefonia mobile era già super economica rispetto a qualsiasi indicatore. Sicuramente l’ingresso di iliad è stato benefico ma ha portato anche a una netta stratificazione e irrigidimento del comparto